I minori non accompagnati debbono godere, in qualunque
paese si trovino, di tutti i fondamentali diritti di un minore autoctono
in situazione di abbandono. Occorre poi ricordare che nei loro confronti
va attuata una serie di interventi specifici tesa al recupero delle origini
ed alla eventuale ricomposizione del nucleo familiare imprescindibile
da qualunque programma di inserimento ed adattamento nel nuovo contesto
di vita.
Assicurata al minore la protezione giuridica e materiale, occorre:
• provvedere alla ricostruzione del suo passato ed alla raccolta
di tutti i possibili elementi che permettano di individuare la famiglia
nel Paese di origine od in Paesi terzi;
• ottenuti i dati avviare la verifica contattando la famiglia ed
informandola anzitutto di dove si trova il minore ed in quali condizioni;
• chiarire per quali motivi si è allontanato o è stato
involontariamente diviso dalla famiglia e se quest’ultima ne reclama
la presenza.
Nel caso venga deciso il rimpatrio, nel migliore interesse del minore,
occorre:
• organizzarlo sotto il controllo diretto dei servizi sociali e
delle autorità minorili del Paese di origine e di quello di accoglienza;
• verificare che il minore sia seguito nel suo reinserimento familiare
sociale e scolastico.
Qualora la famiglia si trovi in un Paese terzo occorre:
• vagliare con le autorità locali le possibilità di
un ricongiungimento legale;
• aiutare la famiglia a svolgere le pratiche necessarie in entrambi
i Paesi;
• organizzare il ricongiungimento in collaborazione con i servizi
sociali e le autorità minorili di entrambe i paesi coinvolti.
Quando viene decisa la permanenza del minore nel Paese di accoglienza
occorre:
• prevedere, dopo aver preso misure di tutela legale, l’accoglienza
in strutture dotate se possibile di operatori della loro stessa provenienza
etnica e linguistica;
• realizzare un inserimento scolastico, in corsi professionali od
in ambito lavorativo, adeguato alle loro capacità ed aspirazioni.
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